Obblighi di legge


Proprietari di immobili con presenza di materiali contenenti amianto

Dlgs. 257/1992

Ha stabilito obblighi per gli enti pubblici e per i privati circa gli immobili con presenza di materiale contenente amianto.
Detti obblighi sono stati riconfermati dal Dlgs. 257/2006, nonchè dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.) pubblicato in data 17.01.2006, ove in particolare si confermano i seguenti obblighi:

  • DA PARTE DELLE ASL di procedere con il censimento mediante mappatura dei fabbricati con presenza di    materiale contenente amianto entro la fine del 2008, anche con l'utilizzo di tele-rilevamento.

  • DA PARTE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI:
  1. Notificare alle ASL tramite il mod. NA/1 la presenza di amianto in strutture o luoghi.
  2. Trasmettere alle ASL algoritmo per la valutazione dello stato della copertura in cemento amianto
  3. Effettuare valutazione del rischio del manufatto secondo l'algoritmo
  4. Nominare la figura di un "Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al manufatto contenente amianto"

Le ASL una volta che avranno effettuato la mappatura procederanno all'incrocio tra quanto da loro rilevato e quanto denunciato dai proprietari ed in caso di mancate denunce procederanno con i sanzionamenti.

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

Cosiddetto decreto Ronchi, modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 (cosiddetto decreto Ronchi bis) abrogando la normativa esistente (all'art. 56), sostituisce la precedente classificazione dei rifiuti in speciali / tossici e nocivi con la nuova che li distingue in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

In base a questo decreto:

  • rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali di costruzione a base di amianto (Materiali contenenti    Amianto in matrice compatta) sono considerati rifiuti (speciali) non pericolosi;
  • rifiuti di costruzioni e demolizioni - materiali isolanti contenenti amianto (Materiali contenenti Amianto in    matrice friabile) sono invece considerati rifiuti (speciali) pericolosi.

In esito all’entrata in vigore in tutta l’Unione europea del CER 2002 di cui alla decisione 2000/532/Ce e successive modifiche, i contenenti amianto (RCA) risultano così classificati:

  •  061304* (pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto
  • 101309* (pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto
  • 101310 (non pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce    101309
  • 160212* (pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre
  • 160214 (non pericoloso) apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
  • 170601* (pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto (decisione 2001/573/ce)
  • 170604 (non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603
  • 170605* (pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto

Nell’ambito del cennato CER, sui rifiuti contenenti amianto si hanno le seguenti “voci speculari” (o “voci specchio”):

  • 101309* e 101310
  • 160212* e 160214
  • 170601* e 170604

In questi tre casi, la classificazione del RCA dove essere effettuata tramite l’accertamento della presenza di amianto in concentrazione maggiore dello 0,1%.
L’accertamento analitico deve fare riferimento alla presenza di amianto e non alla presenza di amianto in fibra libera; pertanto, il metodo da adottare deve prevedere la ricerca dell’amianto totale e non unicamente delle fibre libere.
Le voci 061304 e 170605, invece, sono da considerarsi sempre pericolose, indipendentemente dalla concentrazione dell’amianto presente.
I rifiuti contenenti amianto debbono essere smaltiti in discarica, in attesa dei disciplinari tecnici emanati dalla Commissione Nazionale Amianto ex lege 257/ 1992, i quali dovranno fissare i relativi criteri per il trattamento.
Tali rifiuti, fino al 16 luglio 2005, possono essere accettati nelle varie tipologie di discariche sia secondo i vecchi criteri di cui alla Deliberazione 27 luglio 1984, sia secondo quelli nuovi di cui al Dlgs 36/2003 e Dm 13 marzo 2003 sulle discariche.

Quanto precede significa che in base ai criteri contenuti nella Deliberazione 27 luglio 1984:

  • gli RCA in forma legata (cemento-amianto, materiali plastici con inglobato l’amianto, ecc.) possono essere    smaltiti in discariche di 2/A per rifiuti inerti;
  • gli RCA in fibra libera (amianto non trattato/legato in matrice cementizia oppure plastica, ecc.) possono    essere smaltiti in discariche 2/B fino a 10.000 mg/kg fibre libere e in discariche 2/C oltre 10.000 mg/kg    fibre libere.

Invece, ai sensi della nuova disciplina sulle discariche di cui sopra, i nuovi criteri di accettabilità degli RCA si possono così schematizzare:

  • in funzione della classificazione dei RCA in pericolosi o non pericolosi andranno in discarica rispettivamente    per rifiuti pericolosi o per rifiuti non pericolosi, ma sempre in celle dedicate, sia all’interno di discariche che    ricevono anche altri rifiuti, sia in discariche dedicate solo ai rifiuti contenenti amianto;
  • i rifiuti contenenti amianto (ancorché classificati pericolosi) possono essere smaltiti in discariche per non    pericolosi, sempre però in celle dedicate, se il RCA:
       a) è costituito unicamente dal rifiuto identificato dal codice CER 170605 (cemento amianto da    demolizione e costruzione) senza trattamento e senza alcuna analisi;
       b) è sottoposto a trattamento termico che modifichi la struttura cristallina dell’amianto, anche in questo    caso senza alcuna analisi;
       c) è sottoposto a trattamento di “stabilizzazione — solidificazione in matrici stabili e non reattive” e di    “incapsulamento”, rispettano i criteri della Tab. 1.2 del Dm 13 marzo 2003.
  • In quest’ultimo caso andranno sottoposti, quindi, ad analisi.
Principale normativa di riferimento:
  •  D.L. n. 257 del 25 luglio 2006 - Attuazione della direttiva CE per  la  protezione  dei  lavoratori  dai  rischi     amianto
  • Decreto 14 Dicembre 2004: divieto installazione materiali contenenti amianto intenzionalmente aggiunto
  • D.M. n. 248 del 29 luglio 2004 Ministero Ambiente: regolamento relativo alla  determinazione  e     disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto
  • D.M. n. 101 del 18 marzo 2003 Ministero Ambiente - Regolamentazione mappatura amianto
  • D. Lgs. 152/06 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale
  • Delibera Consiglio Regionale della Toscana n. 102 dell' 8 aprile 1997 - Piano di protezione dell'ambiente, di    decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
  • D.M. 6 settembre 1994 Ministero della Sanità - Decreto di applicazione della L. 257/92
  • L. 257/92 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto
  • D. Lgs 277/91 - Protezione dei lavoratori dal rischio amianto
  • D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO